Atto costitutivo


Art.1

Ai sensi degli artt. 36 ss. Cod.civ., è costituita un'Associazione culturale denominata "Associazione Videoteche e Mediateche Italiane". L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. L'Associazione ha sede in Cesena, via Aldini 24, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque in Italia.

Art. 2

L'Associazione persegue le seguenti finalità di natura scientifica e culturale: 
a) promuovere l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle videoteche e mediateche, nonché di un servizio che tenga in considerazione le esigenze dell'utenza;
b) svolgere il ruolo di rappresentanza, in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto ciò che concernere l'organizzazione dei servizi e della documentazione delle videoteche e mediateche;
c) fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per l'aggiornamento professionale;
d) contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica delle videoteche e mediateche;
e) promuovere il rispetto dei principi deontologici nella gestione delle videoteche e mediateche; Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'Associazione ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell'istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni europee e con organismi comunitari e internazionali.
 

IL PATRIMONIO

Art.3

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione. Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 4

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insiem e alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. In caso di mancato diniego del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda di adesione a socio, quest'ultima si intende accettata. Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. Tutti gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per scioglimento, per recesso o esclusione. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento, ma produce effetto con lo scadere dell'anno in corso. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro quegli associati: a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione e non rispettosi dello Statuto; b) che non rispettano le decisioni deliberate dagli organi sociali; c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. L'Assemblea degli associati deciderà insindacabilmente in merito, una volta acquisiti i pareri delle parti. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone giuridiche, associazioni, enti o videoteche, mediateche e archivi audiovisivi a loro appartenenti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e presentano richiesta scritta. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano. La domanda di adesione comporta di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi ad esso. 

Art. 6

L'entità della quota associativa viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea Generale degli associati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente - il Vice - Presidente, se nominato;

Art. 9

L'Assemblea è formata da tutti gli associati ammessi.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea,per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le modalità di esercizio del diritto di voto sono stabilite dall'assemblea degli associati.

L'ASSEMBLEA

Art. 10

L'assemblea degli associati è l'organo principale dell'associazione. Essa fissa i compiti di indirizzo e di designazione dei membri degli altri organi sociali ed è sovrana nelle sue deliberazioni. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della riunione, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può essere diverso da quello della sede dell'associazione) dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

Art. 11

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito: 1) all'approvazione del bilancio; 2) alla nomina del Consiglio Direttivo; 3) all'approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti; 4) alla fusione con altre Associazioni o Enti; 5) allo scioglimento dell'Associazione; 6) ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre. E' fatto assoluto divieto all'Assemblea, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorso un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità della liquidazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato all'Assemblea, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea degli associati. La modalità di votazione viene stabilita dal consiglio stesso ed a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i delegati dei soci. Se uno o più membri del Consiglio per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio sulla base della graduatoria risultante al momento dell'elezione da parte dell'assemblea dei soci, nominerà il primo o i primi fra i non eletti. Qualora non vi fosse tale disponibilità e venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la loro immediata sostituzione. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e potrà eleggere un Vice Presidente e un Tesoriere. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Associazione, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttivo approvate dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo stesso. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli a ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di ogni esercizio da cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché una relazione sul rendiconto e sull'attività svolta dall'Associazione e sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. E' sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 14 Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente (o in sua assenza il vicepresidente se nominato) convoca il consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione del consiglio Direttivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno, inviato o comunicato ai propri membri per posta ordinaria, elettronica o fax almeno 5 giorni prima della riunione. In casi urgenti è ammessa la convocazione per telegramma o via telematica almeno 1 giorno prima. Alle riunioni possono, di volta in volta, essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche gli associati nonché i terzi. Tutte le riunioni viene nominato un segretario verbalizzante, che può anche essere scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, che provvede a redigere il relativo verbale sottoscritto da esso e dal presidente della riunione. Il presidente (o vice) presiede le riunioni del consiglio direttivo. In caso di impedimento di entrambi la riunione è presieduta da persona designata dal consiglio stesso tra i propri membri. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e tenuto a disposizione degli associati presso la sede dell'associazione. Art. 15 Il Presidente o in caso di suo impedimento o assenza il vicepresidente (se nominato) ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo può nominare procuratori speciali, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici. 
Le cariche sono gratuite.

SCIOGLIMENTO

Art.16

L'Associazione si estingue su delibera dell'assemblea. In caso di scioglimento, l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia.

SOCI FONDATORI

Piero Colussi Cinemazero, Pordenone
cinemazero@cinemazero.it

Roberto Ellero, Videoteca Pasinetti, Comune di Venezia
circuitocinema@comune.venezia.it

Elena Pasetti, Provincia di Brescia
elenapasetti@alice.it

Giuseppe Lodi, Comune di Carpi
videoteca@carpidiem.it

Fabio Bruschi, Riccione TTVV
info@riccioneteatro.it

Franco Bazzocchi, Comune di Cesena, Mediateca San Biagio
ufficiocinema@sanbiagiocesena.it

 24 ottobre 2001
 

 

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