Riportiamo di seguito la lettera che AVI - Associazione Videoteche e Mediateche Italiane ha inoltrato al Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D'Autore, inviata a gennaio 2021
La recente situazione vissuta a causa della pandemia da Covid-19 ha posto in risalto una serie di problematiche legate alla gestione dei materiali audiovisivi e, in particolare, alla fruizione degli stessi.
Basti pensare che la chiusura forzata delle biblioteche, delle videoteche, delle mediateche e degli altri istituti culturali ha creato enormi difficoltà alle attività di comunicazione al pubblico di materiali, utilizzati per la crescita intellettuale di uomini, donne e minori.
Vista la recente e particolare situazione alcune biblioteche d’Italia con capofila Avi - Associazione Videoteche e Mediateche italiane si è riunita per creare una sistema per affrontare insieme questo momento di difficoltà, cercando soluzioni per rendere il loro patrimonio fruibile e a disposizione dei loro utenti.
Come noto, il patrimonio culturale di una Nazione rappresenta la testimonianza tangibile della storia e del progresso della stessa, dei suoi cittadini, di coloro che la abitano. Il principio della solidarietà politica, economica e sociale espresso dall’art. 2 della Carta repubblicana può trovare pieno riconoscimento, in un Paese come il nostro, «aprendo» a tutti le frontiere del Sapere.
Solo un sistema che permetta a biblioteche, videoteche e mediateche di offrire al pubblico il proprio patrimonio culturale consente il superamento di ostacoli economici e sociali, che, troppo spesso, non permettono la condivisione di idee all’interno dei servizi offerti dagli istituti culturali.
Con l’occasione, si evidenzia come la prossima attuazione della direttiva 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale possa essere un’ottima occasione per conformare l’ordinamento nazionale a quanto disposto dal Legislatore dell’Unione europea e, peraltro, di trattare in maniera organica e sistematica le problematiche connesse al diritto d’autore nell’ambito degli istituti culturali.
Infatti, come noto, attualmente, esistono eccezioni (alcune delle quali di derivazione comunitaria) che sono state previste senza tener conto della necessità di disporre di un quadro uniforme. A titolo di esempio, oggi la legge n. 633/41 non consente alle biblioteche accessibili al pubblico, ma solo a quelle pubbliche il prestito del materiale presente nel proprio patrimonio.
Altro esempio riguarda il testo dell’art. 68 bis l.d.a. in tema di riproduzione temporanea: la norma, spesso indicata come “base giuridica” per l’attività di document delivery è frutto di formulazione assai ostica, che potrebbe esporre gli operatori del settore a rischi effettivi.
Del resto, da anni viene lamentato come la legge dedicata al diritto d’autore del Paese che, più di qualsiasi altro, esprime cultura nel mondo, manchi di una definizione unitaria di biblioteca e di ente culturale.
Analizzando il testo della direttiva 2019/790 sembra che il Legislatore dell’Unione europea abbia inteso introdurre un concetto unitario di “istituti di tutela del patrimonio culturale”, che il “considerando 13” riferisce alle biblioteche accessibili al pubblico e ai musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché agli archivi e agli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro (si veda, sul punto, l’art. 2 della direttiva).
Le indicazioni offerte dalla direttiva consentirebbero un riordino efficace del sistema delle eccezioni, possibilmente contemplando anche ipotesi di bilanciamento che consentano di superare norme rigide in caso di pandemia, così come previsto, a proposito del trattamento dei dati personali dal GDPR, che espressamente indica limitazioni che possano essere adottate in caso di epidemie (considerando 46 di tale regolamento).
Alla luce degli scopi sopra illustrati, la rete di biblioteche propone che, per garantire il pieno svolgimento delle attività di conservazione, valorizzazione e messa a disposizione del pubblico dei patrimoni depositati a qualsiasi titolo presso gli archivi audiovisivi operanti in Italia, siano consentiti una serie di diritti e/o di eccezioni, che, evidentemente, non lederebbero alcun diritto degli autori e dei cessionari degli stessi, tra cui:
- una previsione che permetta agli “istituti di tutela del patrimonio digitale” di effettuare uno o più operazioni di backup digitale; si ritiene, peraltro, che questa possibilità sia già apertamente consentita dal testo dell’art. 6 della direttiva di prossima attuazione;
- una previsione che permetta di superare i sistemi di DRM nell’ambito dell’attività di realizzazione di una o di più copie backup, anche qualora il titolare dei diritti non abbia messo a disposizione copie prive di sistemi di DRM per i legittimi scopi delle biblioteche e degli altri “istituti di tutela del patrimonio digitale”; si ritiene che una disposizione come questa sia in linea con lo stesso art. 6 della direttiva, oltre che con i princìpi generali espressi dalla direttiva 2001/29/CE;
- una previsione che permetta la pubblicazione di opere fuori commercio sui siti non commerciali delle istituzioni di tutela del patrimonio culturale. Il significato di “fuori commercio”, per le opere cinematografiche e audiovisive, non è così chiaramente definito come per le opere a stampa. Si tratta di opere, in versione integrale, non più disponibili attraverso i normali canali di distribuzione al grande pubblico, lavori fuori catalogo, ma anche opere non originariamente intese per uso commerciale (film amatoriali, home movies) o mai usati commercialmente. Come proposto dall’art 8 sub 5 potrebbe essere stabilita una “data termine” per stabilire quando le opere si possano definire “fuori commercio” (a titolo di esempio, l’Olanda si sta orientando su 20 anni e la Germania sui 30).
Si ritiene indispensabile inoltre:
- prevedere la possibilità di rendere fruibili i materiali in formato digitale sulle postazioni delle biblioteche, invece che tramite la consultazione del supporto; tale previsione permetterebbe di salvaguardare gli originali, che tendono a deteriorarsi e, peraltro, a “superare” le problematiche legate al passaggio della riproduzione di un’opera dal supporto analogico a quello digitale, che, di frequente, rappresenta l’unica forma di consultazione e, quindi, di vera fruizione del contenuto dell’opera;
- prevedere la possibilità di rendere legittimo un "prestito" digitale, sostituendo il prestito della copia su supporto fisico con la consultazione a distanza della copia digitale, tramite metodi di autenticazione tramite i servizi delle biblioteche e degli altri “istituti di tutela del patrimonio culturale”; in alternativa, si potrebbe prevedere la possibilità di condividere lo schermo nella fruizione di opere audiovisive presenti nell’archivio digitale delle biblioteche e degli altri “istituti di tutela del patrimonio culturale”.
Una soluzione come questa, che non appare in contrasto con alcun principio espresso dalla legge n. 633/41 e dalle altre fonti della materia, avrebbe l’innegabile vantaggio di consentire agli utenti appartenenti alle fasce più svantaggiate di accedere ai servizi bibliotecari. Si pensi che, nel corso del periodo di confinamento da Covid-19, gli studenti hanno avuto una limitatissima possibilità di accesso ai materiali, a causa del lockdown e gli istituti culturali (a partire dalle scuole e dalle università) non hanno potuto consentire l’accesso a distanza dei materiali, con la conseguente compressione del diritto allo studio!
Tenuto conto del fatto che la recente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare dalle direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE, si fa presente che le richieste presentate costituiscono una necessità da tempo rappresentata dagli operatori culturali, i quali, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni espresse dalla legge n. 633/41 e delle fonti provenienti dall’Ordinamento comunitario e/o dell’Unione europea, avvertono la difficoltà di vedere pienamente rispettato il precetto dell’art. 9 della Costituzione.
La recente situazione vissuta a causa della pandemia da Covid-19 ha posto in risalto una serie di problematiche legate alla gestione dei materiali audiovisivi e, in particolare, alla fruizione degli stessi.
Basti pensare che la chiusura forzata delle biblioteche, delle videoteche, delle mediateche e degli altri istituti culturali ha creato enormi difficoltà alle attività di comunicazione al pubblico di materiali, utilizzati per la crescita intellettuale di uomini, donne e minori.
Vista la recente e particolare situazione alcune biblioteche d’Italia con capofila Avi - Associazione Videoteche e Mediateche italiane si è riunita per creare una sistema per affrontare insieme questo momento di difficoltà, cercando soluzioni per rendere il loro patrimonio fruibile e a disposizione dei loro utenti.
Come noto, il patrimonio culturale di una Nazione rappresenta la testimonianza tangibile della storia e del progresso della stessa, dei suoi cittadini, di coloro che la abitano. Il principio della solidarietà politica, economica e sociale espresso dall’art. 2 della Carta repubblicana può trovare pieno riconoscimento, in un Paese come il nostro, «aprendo» a tutti le frontiere del Sapere.
Solo un sistema che permetta a biblioteche, videoteche e mediateche di offrire al pubblico il proprio patrimonio culturale consente il superamento di ostacoli economici e sociali, che, troppo spesso, non permettono la condivisione di idee all’interno dei servizi offerti dagli istituti culturali.
Con l’occasione, si evidenzia come la prossima attuazione della direttiva 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale possa essere un’ottima occasione per conformare l’ordinamento nazionale a quanto disposto dal Legislatore dell’Unione europea e, peraltro, di trattare in maniera organica e sistematica le problematiche connesse al diritto d’autore nell’ambito degli istituti culturali.
Infatti, come noto, attualmente, esistono eccezioni (alcune delle quali di derivazione comunitaria) che sono state previste senza tener conto della necessità di disporre di un quadro uniforme. A titolo di esempio, oggi la legge n. 633/41 non consente alle biblioteche accessibili al pubblico, ma solo a quelle pubbliche il prestito del materiale presente nel proprio patrimonio.
Altro esempio riguarda il testo dell’art. 68 bis l.d.a. in tema di riproduzione temporanea: la norma, spesso indicata come “base giuridica” per l’attività di document delivery è frutto di formulazione assai ostica, che potrebbe esporre gli operatori del settore a rischi effettivi.
Del resto, da anni viene lamentato come la legge dedicata al diritto d’autore del Paese che, più di qualsiasi altro, esprime cultura nel mondo, manchi di una definizione unitaria di biblioteca e di ente culturale.
Analizzando il testo della direttiva 2019/790 sembra che il Legislatore dell’Unione europea abbia inteso introdurre un concetto unitario di “istituti di tutela del patrimonio culturale”, che il “considerando 13” riferisce alle biblioteche accessibili al pubblico e ai musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché agli archivi e agli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro (si veda, sul punto, l’art. 2 della direttiva).
Le indicazioni offerte dalla direttiva consentirebbero un riordino efficace del sistema delle eccezioni, possibilmente contemplando anche ipotesi di bilanciamento che consentano di superare norme rigide in caso di pandemia, così come previsto, a proposito del trattamento dei dati personali dal GDPR, che espressamente indica limitazioni che possano essere adottate in caso di epidemie (considerando 46 di tale regolamento).
Alla luce degli scopi sopra illustrati, la rete di biblioteche propone che, per garantire il pieno svolgimento delle attività di conservazione, valorizzazione e messa a disposizione del pubblico dei patrimoni depositati a qualsiasi titolo presso gli archivi audiovisivi operanti in Italia, siano consentiti una serie di diritti e/o di eccezioni, che, evidentemente, non lederebbero alcun diritto degli autori e dei cessionari degli stessi, tra cui:
- una previsione che permetta agli “istituti di tutela del patrimonio digitale” di effettuare uno o più operazioni di backup digitale; si ritiene, peraltro, che questa possibilità sia già apertamente consentita dal testo dell’art. 6 della direttiva di prossima attuazione;
- una previsione che permetta di superare i sistemi di DRM nell’ambito dell’attività di realizzazione di una o di più copie backup, anche qualora il titolare dei diritti non abbia messo a disposizione copie prive di sistemi di DRM per i legittimi scopi delle biblioteche e degli altri “istituti di tutela del patrimonio digitale”; si ritiene che una disposizione come questa sia in linea con lo stesso art. 6 della direttiva, oltre che con i princìpi generali espressi dalla direttiva 2001/29/CE;
- una previsione che permetta la pubblicazione di opere fuori commercio sui siti non commerciali delle istituzioni di tutela del patrimonio culturale. Il significato di “fuori commercio”, per le opere cinematografiche e audiovisive, non è così chiaramente definito come per le opere a stampa. Si tratta di opere, in versione integrale, non più disponibili attraverso i normali canali di distribuzione al grande pubblico, lavori fuori catalogo, ma anche opere non originariamente intese per uso commerciale (film amatoriali, home movies) o mai usati commercialmente. Come proposto dall’art 8 sub 5 potrebbe essere stabilita una “data termine” per stabilire quando le opere si possano definire “fuori commercio” (a titolo di esempio, l’Olanda si sta orientando su 20 anni e la Germania sui 30).
Si ritiene indispensabile inoltre:
- prevedere la possibilità di rendere fruibili i materiali in formato digitale sulle postazioni delle biblioteche, invece che tramite la consultazione del supporto; tale previsione permetterebbe di salvaguardare gli originali, che tendono a deteriorarsi e, peraltro, a “superare” le problematiche legate al passaggio della riproduzione di un’opera dal supporto analogico a quello digitale, che, di frequente, rappresenta l’unica forma di consultazione e, quindi, di vera fruizione del contenuto dell’opera;
- prevedere la possibilità di rendere legittimo un "prestito" digitale, sostituendo il prestito della copia su supporto fisico con la consultazione a distanza della copia digitale, tramite metodi di autenticazione tramite i servizi delle biblioteche e degli altri “istituti di tutela del patrimonio culturale”; in alternativa, si potrebbe prevedere la possibilità di condividere lo schermo nella fruizione di opere audiovisive presenti nell’archivio digitale delle biblioteche e degli altri “istituti di tutela del patrimonio culturale”.
Una soluzione come questa, che non appare in contrasto con alcun principio espresso dalla legge n. 633/41 e dalle altre fonti della materia, avrebbe l’innegabile vantaggio di consentire agli utenti appartenenti alle fasce più svantaggiate di accedere ai servizi bibliotecari. Si pensi che, nel corso del periodo di confinamento da Covid-19, gli studenti hanno avuto una limitatissima possibilità di accesso ai materiali, a causa del lockdown e gli istituti culturali (a partire dalle scuole e dalle università) non hanno potuto consentire l’accesso a distanza dei materiali, con la conseguente compressione del diritto allo studio!
Tenuto conto del fatto che la recente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare dalle direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE, si fa presente che le richieste presentate costituiscono una necessità da tempo rappresentata dagli operatori culturali, i quali, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni espresse dalla legge n. 633/41 e delle fonti provenienti dall’Ordinamento comunitario e/o dell’Unione europea, avvertono la difficoltà di vedere pienamente rispettato il precetto dell’art. 9 della Costituzione.