Venerdì 28 novembre si è svolto a Pordenone nella Saletta Incontri del Comune il corso di aggiornamento sul diritto d'autore: “I media tra gli scaffali”. La giornata di aggiornamento proposta dall'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane (AVI) in collaborazione con l'Associazione Italia Biblioteche (AIB) si è rivelata un gradito successo sia nei risultati ottenuti sia nella partecipazione. Le adesioni, infatti, sono giunte anche dalle regioni limitrofe quali il Veneto, la Lombardia, il Trentino, L'Emilia Romagna ed addirittura la Sardegna. L'argomento affrontato ha catturato l'attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche di studenti e di quanti hanno dimostrato interesse per un tema così attuale eppure così poco conosciuto.
Una partecipazione così estesa testimonia la necessità sentita in particolar modo tra gli operatori culturali di fare chiarezza in un panorama quanto mai composito e in continua evoluzione quale il diritto d'autore. Va considerato infatti che dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” difende l'utilizzo e la gestione dei nuovi media all'interno delle strutture quali biblioteche e media-teche, luoghi questi nei quali il rispetto della legalità è di fondamentale importanza. In funzione di questo ed anche alla luce dei numerosi comportamenti scorretti che si riscon-trano accenniamo ad alcuni degli argomenti di maggiore interesse affrontati in sede di corso.
Tutti i supporti destinati al prestito devono essere muniti di regolare contrassegno (cosiddetto bollino) Siae, in particolare per supporti regolarmente acquistati all'estero e perciò privi di bollino, oppure, nel caso di strutture associate all'AVI, per vhs derivate da registrazioni d'antenna precedenti l'anno 2003. Per quanto riguarda il prestito gratuito dei supporti è necessario calcolare diciotto mesi dalla prima data di immissione nel mercato cinematografico dell'opera che si intende dare in prestito (quindi l'uscita in commercio del dvd e non del film nelle sale). Un discorso a parte va fatto per definire i diritti e doveri che vertono intorno alle proiezioni di audiovisivi in relazione alle quali si deve distinguere il caso della proiezione pubblica, per la quale occorre rivolgersi sia al produttore/distributore per ottenere la necessaria autorizzazione alla proiezione e conseguentemente provvedere a corrispondere il relativo compenso per il diritto d'autore, sia alla Siae per quanto concerne i diritti sulla colonna sonora - da quella prevista nel protocollo Avi/Siae, definita proiezione plurisoggettiva ossia una proiezione che avviene all'interno dei locali della mediateca/biblioteca, iscritta all'AVI, su richiesta degli utenti della struttura e riservata ai soli iscritti alla mediateca, per la quale, come recita l'accordo AVI/Siae: «(…) nulla sarà dovuto»*1 .
Infine, un'ultima precisazione relativa alle proiezioni di supporti audiovisivi nelle scuole: va infatti ricordato che l'art. 15 della Legge 22 aprile 1941 n. 633*2 consente le proiezione all'interno delle scuole in quanto queste non sono considerate proiezioni pubbliche e non vengono effettuate a fini lucrativi.
In conclusione cogliamo l'occasione per ringraziare l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) che ha fornito un supporto prezioso testimoniando ancora una volta l'importanza della collaborazione tra associazioni per raggiungere risultati ambiziosi. Un ringraziamento ed un saluto va inoltre a quanti erano presenti con la speranza di essere riusciti a far luce sui numerosi dubbi relativi alla materia e a fornire strumenti validi per la risoluzione delle problematiche future.

Elena C. D'Incà, segreteria AVI

 



1. Protocollo d'intesa tra l'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane e la Società Italiana Autori ed Editori. Art. 4. Consultabile all'indirizzo: www.avimediateche.it


2. L'art. 15 della legge recita testualmente: «Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro..»

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