Il testo del Decreto Valore cultura  D.L. 9 agosto 2013 n. 91 (“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”) è stato convertito in legge con una sostanziale modifica all'art. 4, relativa alle esecuzioni in biblioteca.

Nell'approvazione al Senato infatti è stato limitato l'ambito di applicazione del testo originario, che si riferiva a tutte le opere dell'ingegno, alle sole opere letterarie e quindi si intenderanno gratuite e libere da pagamento dei diritti, le sole letture pubbliche di opere letterarie effettuate all'interno della biblioteca, museo, agli archivi.

Di seguito riportiamo il testo della legge:

 

«1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di
valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"»

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